Home Tecnologie Dati Il Garante della privacy interviene sui dati degli infermieri

Il Garante della privacy interviene sui dati degli infermieri

Per il Garante della privacy le strutture sanitarie non possono trasmettere in modo massivo i dati di tutto il loro personale infermieristico all’Ordine professionale di riferimento.

L’Ordine delle professioni infermieristiche, nello svolgimento degli specifici compiti istituzionali di vigilanza e disciplinari, può infatti trattare i dati di chi abbia richiesto l’iscrizione all’albo.

Ma deve essere il datore di lavoro ad accertare, all’atto dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro, che un infermiere sia dotato dei requisiti necessari per prestare servizio e che sia iscritto all’apposito albo professionale.

Sono queste le indicazioni fornite dal Garante della privacy all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Carreggi di Firenze, che chiedeva di poter trasmettere, pur non avendo un’apposita base normativa, i dati di tutto il suo personale infermieristico all’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale di Firenze Pistoia, il quale intendeva effettuare controlli sulle iscrizioni.

Tenendo conto del numero di quesiti pervenuti sul tema, il Garante della privacy ha anche trasmesso la decisione anche alla Federazione nazionale delle professioni infermieristiche al fine di darne ampia diffusione presso gli ordini provinciali e le altre istituzioni coinvolte.

Nel presentare l’istanza al Garante, sia l’Ospedale fiorentino sia l’Ordine delle professioni infermieristiche territoriale avevano rappresentato che tale comunicazione di dati personali fosse utile per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, in quanto consentiva di verificare che tutti gli infermieri in servizio rispettassero i requisiti previsti dal decreto che, nel 2018, ha modificato la legge di Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

Il Garante della privacy nella risposta ha invece evidenziato che l’attuale quadro normativo non attribuisce agli Ordini competenze per generalizzate attività di ricerca e raccolta di informazioni personali riferite al personale infermieristico, seppur dotati di specifici poteri disciplinari e di vigilanza .

Spetta, invece, al datore di lavoro l’obbligo di effettuare le necessarie verifiche sul possesso dei particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, inclusa l’iscrizione del singolo professionista al relativo albo che, tra l’altro, è pubblico e reperibile anche on line.

Garante della privacy ha quindi dichiarato che non sussistono i presupposti di liceità per la comunicazione generalizzata dei nominativi e della residenza degli infermieri impiegati dalle aziende sanitarie agli ordini territorialmente competenti.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche

css.php