Nuovi termini di decorrenza per l’obbligo di ordine elettronico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini), la piattaforma intermediaria che gestisce e convalida la trasmissione telematica degli ordini di acquisto della sanità pubblica e stavolta riguardano i fornitori di servizi al sistema sanitario.
In modifica al decreto ministeriale del 7 dicembre 2018, che fissava il termine di decorrenza dell’obbligo al 1° ottobre 2019, dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore l’obbligo di ordine elettronico per le prestazioni di servizi al sistema sanitario.
A partire da questa data, quindi, anche il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il tracciato xml.
E sempre partire dal 1° gennaio 2021 cesserà anche la moratoria sulle sanzioni prevista per gli ordini di beni inviati tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, mentre entrerà in vigore una nuova moratoria sulle sanzioni, per gli ordini relativi a servizi emessi a partire dal 1° gennaio 2021 e per tutto il nuovo anno.
Dal 2021, quindi, sarà necessario che nella fattura elettronica siano sempre riportati i riferimenti all’ordine elettronico che ha dato origine all’invio. In caso contrario la PA destinataria non potrà accettarla.
Ricordiamo che dal 1° febbraio 2020 è in vigore l’obbligo di utilizzo dell’NSO per enti e fornitori per quanto riguarda le cessioni di beni.
In aggiunta alle modalità tradizionali di comunicazione (PEC, FTP, WS), l’infrastruttura prevede anche la trasmissione dei documenti su rete Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line).
Questo scenario normativo presuppone che la pubblica amministrazione e i suoi fornitori si avvalgano di un service provider che sia contemporaneamente Certified Peppol Access Point ed intermediario accreditato verso NSO.