L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dato via libera al Ministero della salute sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
Lo schema è stato elaborato – ha sottolineato il Garante – tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Autorità privacy nell’ambito di numerose interlocuzioni con il Ministero della salute, volte a garantire il rispetto della protezione dei dati personali trattati.
L’Anagrafe nazionale degli assistiti fa parte di quelli che vengono definite basi di dati di interesse nazionale, cioè “basi di dati affidabili, omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e per fini di analisi”.
I titolari dell’ANA sono il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il via libera del Garante – evidenzia l’Autorità – introduce un importante strumento di innovazione che agevola il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, accelera il processo di automazione amministrativa e migliora i servizi per i cittadini e le PA.
La nuova banca dati, realizzata dal Ministero della salute in accordo con il MEF, assicura alle singole ASL la disponibilità delle informazioni esatte e aggiornate sugli assistiti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo anche in evidenza alcune importanti novità introdotte dal decreto.
L’ANA subentra alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.
Le ASL – inoltre – cessano di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale e, in caso di trasferimento di residenza, l’ANA ne dà immediata comunicazione telematica alle aziende sanitarie locali interessate.
In questo modo l’ASL della nuova residenza prende in carico il cittadino e aggiorna i dati di propria competenza nell’ANA, senza che l’interessato debba fornire ulteriori comunicazioni alle Aziende sanitarie coinvolte.
Lo schema di Dpcm definisce anche i contenuti dell’Anagrafe nazionale degli assistiti, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e il codice esenzione e il domicilio.
Lo schema stabilisce inoltre il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole ASL e le garanzie e le misure di sicurezza.
È previsto poi – sottolinea ancora il Garante privacy – che gli interessati possano accedere in rete ai propri dati personali contenuti nell’ANA, ovvero richiederne copia cartacea presso l’ASL competente.
L’adozione del provvedimento consente, tra l’altro, di dare attuazione all’investimento “Potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico”, previsto dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.